LO STATUTO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (U.T.E.) -  A.P.S."

PREAMBOLO

    L'università della Terza Età di Gorizia, costituita dai soci fondatori Nella Cattaruzza Piemonti, Maria Ceschia Chiozza, Angelo Conti, Bruno Culiat, Lidia Devetak, Bianca Di Luciano, Bruna Franzotti Prandi, Livia Glessi ed Egone Lodatti, inizia ad operare nel 1986. L'atto formale ed ufficiale di costituzione porta la data del 30 novembre 1987, giorno in cui, presso lo studio del Notaio Renato Tavella in Gorizia, viene depositato al Rep. n. 46531 Fasc. n. 3610, l'Atto Costitutivo e il collegato Statuto.  Lo statuto è stato modificato come da verbale a rogito del Notaio Maria Francesca Arcidiacono di data 3 settembre 2014, Rep. n. 14.941, Racc. n. 6594, e l’Associazione è stata iscritta al n. 4483 del Registro delle A.P.S.. La sua riscrittura risponde all'esigenza dell'adeguamento delle norme all'odierna realtà, agli elementi essenziali contenuti nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

  L'elaborato che segue, sostituisce pertanto lo statuto vigente dal 2014, mantiene in vita l'atto costitutivo da cui parte la storia non rinunciabile della nostra Associazione e regge da oggi l'Università della Terza Età di Gorizia (U.T.E.) - A.P.S.


TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA'

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

   Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (U.T.E.) – A.P.S.”

ARTICOLO 2 = SEDE

   L'Associazione ha la sede legale in Gorizia.

   La sede potrà essere trasferita nell'ambito del Comune di Gorizia con semplice delibera del Consiglio direttivo. L'associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia.

ARTICOLO 3 = DURATA

    L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 = SCOPO

    L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione cittadinanza, condizioni sociali o personali, può essere posto alla base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. Essa si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Inoltre l'Associazione in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale ed anche ricorrendo a propri associati. Essa non può in alcun caso ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

    L'Associazione persegue i presenti scopi:

a) Promuovere e sviluppare interessi culturali fra persone, rendendole partecipi ed interessate allo sviluppo della società nelle sue varie espressioni;

b) Sviluppare ed eventualmente completare il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite dalle singole persone nella loro attività;

c) Favorire la partecipazione degli associati alle varie iniziative realizzate, purchè attuate ai fini istituzionali.


   Al fine di realizzare le sue finalità d'istituto, l'Associazione cercherà il sostegno e la cooperazione degli Enti Locali e di privati, escludendo ogni qualificazione politica o religiosa.

ARTICOLO 5 = ATTIVITA'

    L'Associazione realizza i propri scopi mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017; in particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

a) Istituire corsi di studio per singole materie, da tenersi da persone particolarmente esperte nelle stesse e da docenti delle scuole di grado universitario o medio;

b) Realizzare convegni, mostre, esposizioni, manifestazioni e rappresentazioni, nonchè quant'altro inerente alle sue attività;

c) Promuovere e/o organizzare di viaggi di studio, giornalieri e non, in Italia ed all'Estero, al fine di conoscere od approfondire la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico dei paesi visitati e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del Sodalizio.

   In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti dall’art. 6 co. 1 del CTS.

   Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire e collaborare con altri organismi di cui condivide le finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento degli scopi statutari ed effettuare attività accessorie e strumentali alle finalità istituzionali.

TITOLO II

ASSOCIATI

ARTICOLO 6 = ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e gli enti interessati all'attività dell'associazione stessa.

L’Associazione è composta da due categorie di associati:

    ASSOCIATI BENEMERITI;

    ASSOCIATI ORDINARI.

  Essi sono iscritti in distinti registri associativi (ovvero in maniera distinta nell'unico registro degli associati) e partecipano a pieno titolo alla vita Associativa.

  Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

  Ogni associato ha diritto ad un voto.

  L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

  L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per tutte le deliberazioni, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè il diritto all'elettorato attivo e passivo in riferimento agli organi dell'associazione.

  Ciascun associato ha diritto alla cosultazione dei libri dell’associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione, con facoltà di copie ed estratti a spese dell’associato.

ARTICOLO 7 = ASSOCIATI BENEMERITI

  Sono associati Benemeriti:

a) le persone che hanno costituito l'Associazione;  

b) gli ex Presidenti dell'Associazione.

ARTICOLO 8 = ASSOCIATI ORDINARI

  Sono associati Ordinari le persone che aderiscono all'Università della Terza Età. L’Ammissione avviene su domanda degli interessati

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo; l'eventuale mancato accoglimento deve essere comunicato all'interessato.

  Contro la decisione l'aspirante associato può appellarsi, entro 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, all’Assemblea Ordinaria.

 La decisione dell’Assemblea ha effetto decorsi i termini per l'appello di cui al comma precedente o dalla notifica al richiedente della decisione medesima.

ARTICOLO 9 = QUOTA ASSOCIATIVA

  L'ammontare della quota associativa è deliberato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota entro i termini e con le modalità prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 = OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

  L'associato è obbligato:

  • all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

  • a partecipare alla vita dell'Associazione;

  • a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione;

  • a versare ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

  Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi, nè per successione a causa di morte, a titolo particolare e/o a titolo universale.

  La quota o contributo associativo non è rivalutabile.

  In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dall'associato a titolo di quota associativa.

ARTICOLO 11 = PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

  La qualità di associato si perde:

  • per decesso;

  • per recesso;

  • per esclusione;

  • per mancato pagamento della quota associativa annuale.

  L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.

ARTICOLO 12 = RECESSO

  Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale, ed avrà efficacia a decorrere dall'anno sociale successivo alla comunicazione.

ARTICOLO 13 = ESCLUSIONE

  Può essere escluso l'associato che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, o in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati.

  L'esclusione può inoltre aver luogo per incompatibilità o indegnità, ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave dal Consiglio Direttivo.

  L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; il relativo verbale (ovvero l'estratto del relativo verbale) deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento.

  Contro la decisione l'associato escluso può appellarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Assemblea Ordinaria che delibera in occasione della successiva convocazione

  L'esclusione ha effetto decorsi i termini per l'appello di cui al comma precedente o, in caso di conferma dell'esclusione da parte dell’Assemblea, dalla notifica all'associato escluso, della decisione dell’Assemblea stessa.

TITOLO III

ORGANI

ARTICOLO 14 = ORGANI

  Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L’organo di controllo e/o di revisione legale ove nominati.

  Tutte le le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, con la sola eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente certificate nell'esercizio delle suddette cariche.

  Le cariche riferite al Consiglio Direttivo ed ai suoi componenti, al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri, sono prorogate fino alla data di insediamento dei nuovi organismi.

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  L'assemblea è un organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi a partecipare all’Assemblea coloro la cui domanda di ammissione all’Associazione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea stessa e che siano in regola con il versamento, se dovuto, della quota associativa.

  L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante apposito avviso di convocazione affisso almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza nelle bacheche dell'Associazione, o mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione. In caso di particolare urgenza la convocazione è comunicata con il medesimo avviso affisso almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza, o mediante altro mezzo idoneo a mettere i destinatari a conoscenza della convocazione.

  L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora, la sede ove si tiene la riunione, nonchè la data della eventuale 2^ convocazione da fissare in giorno diverso da quello della 1^ convocazione.

  L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla normativa vigente, per l'approvazione della relazione morale del Presidente e del bilancio annuale, redatto ai sensi dell’art. 13 del CTS.

  L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'U.T.E..

  Inoltre l'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un decimo degli associati in regola con il versamento, se dovuto, della quota associativa.

  L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

  È straordinaria l'Assemblea convocata per:

1) la modifica dello Statuto;

2) il trasferimento della sede legale in Comune diverso;

3) lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, che comunque sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari;

4) tutto quanto altro ad essa specificamente demandato dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

  È ordinaria in tutti gli altri casi.

  Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) esaminare ed approvare il bilancio annuale e la relazione morale del Presidente;

b) deliberare la quota associativa annuale e l'eventuale contributo spese corsi, su proposta del Consiglio Direttivo;

c) adottare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione

d) esaminare e decidere in merito ad ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;

e) nominare, il Consiglio Direttivo, scegliendone i membri fra gli associati che si sono candidati, seguendo le direttive previste dal regolamento di cui alla precedente lettera c);

f) nominare l’organo di controllo e/o di revisione legale, ove previsto, anche al di fuori degli associati;

g) decidere, su istanza della parte più diligente, in merito alle controversie, escluse quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto, o comunque inerente ai rapporti associativi, fra i singoli associati, fra questi ultimi e l'Associazione oppure fra gli Organi di quest'ultima.

  In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli associati e delibera validamente con maggioranza semplice.

  In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

  Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile:

1) in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;

2) in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;

3) in terza convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

  Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile, in prima, in seconda ed in terza convocazione il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

  Le decisioni relative alle materie di cui alla precedente lettera g) saranno assunte ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione dell’Assemblea su tali materie è inappellabile.

ARTICOLO 16 = IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati fra gli associati, secondo il numero determinato dall'assemblea subito prima delle elezioni.

  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione ripescando il primo dei candidati che non è stato eletto, e così di seguito fino ad esaurimento. Esauriti i candidati non eletti, o in mancanza di questi ultimi, si procede alla sostituzione dei consiglieri mancanti mediante cooptazione. I Consiglieri, così nominati, rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

  Se per qualsiasi causa viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo, per cui l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per procedere alla sua ricostituzione; nel frattempo i Consiglieri rimasti possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

  Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio annuale e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

  Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

  Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

  Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

  Rientrano, tra i compiti e poteri del Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dell'Assemblea;

b) redigere e presentare all'Assemblea degli associati il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;

c) redigere e presentare all'Assemblea degli associati il bilancio annuale;

d) deliberare sull'ammissione e perdita della qualità degli associati, nei casi previsti dal presente Statuto;

e) redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) nominare i docenti responsabili dei corsi o laboratori, gli assistenti ed i collaboratori;

g) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali contributi spese corsi;

h) deliberare sugli eventuali compensi per l'espletamento dell'incarico a docenti responsabili dei corsi o laboratori, gli assistenti ed i collaboratori;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci

j) nominare nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore dei Corsi ed il Responsabile dei supporti tecnologici;

k) deliberare sulla programmazione e sul numero dei corsi per l'anno accademico che va ad iniziare, presentati dal Direttore dei corsi.

l) deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune.

ARTICOLO 18 = IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

  La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

  Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

  Il Presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO  19 = IL SEGRETARIO

  Il segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle riunioni e tiene ordinato l'Archivio dell'Associazione.

ARTICOLO 20 = IL TESORIERE

  Il Tesoriere segue la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, provvede alla tenuta delle necessarie scritture contabili ed elabora i bilanci annuali.

ARTICOLO 21 = IL DIRETTORE DEI CORSI

  Il Direttore dei Corsi provvede a:

a)segnalare al Consiglio Direttivo i docenti per la nomina ai rispettivi corsi;

b)coordinare lo svolgimento dei vari corsi e laboratori e l'attività dei relativi docenti;

c) proporre al Consiglio Direttivo la programmazione ed il numero dei corsi per l'anno accademico che va ad iniziare.

ARTICOLO 22 = IL RESPONSABILE DEI SUPPORTI TECNOLOGICI

Il Responsabile dei supporti tecnologici gestisce e coordina software e hardware necessari alla gestione amministrativa e al supporto multimediale didattico.

ARTICOLO 23 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

  L’organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di controllori, composto da 3 (tre) controllori effettivi e 2 (due) supplenti, scelti anche al di fuori degli associati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del CTS. I componenti dell’organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

  Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

  All’organo di controllo, ove nominato, compete anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui per legge sia obbligatoria la nomina di un Revisore legale.

  La carica di componente dell’organo di controllo e/o di revisione legale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

  L’organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE – PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 24 = ESERCIZIO SOCIALE

  L'esercizio sociale va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

  Entro i termini di legge verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione

  La bozza di bilancio, nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea che l'approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

  L'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dall'art. 15 del presente Statuto.

  Il Bilancio d’esercizio deve essere approvato entro i termini di legge.

  All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa (nè all'atto dello scioglimento), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 25 = MEZZI FINANZIARI

  Il patrimonio dell'Università della Terza Età è composto da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti, ivi compresi tutti i lasciti, le donazioni, i contributi di qualsiasi genere, le liberalità, le quote associative ed ogni altro bene che viene destinato all'Associazione.

  L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Assemblea dei associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, dello Stato della Regione, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documenti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 26 = SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

  Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria, in prima, in seconda ed in terza convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

  L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI

ASSOCIAZIONISMO

ARTICOLO 27 =ASSOCIAZIONISMO

  L'Associazione può iscriversi ad associazioni nazionali che riuniscano associazioni o enti che perseguano scopi identici o analoghi al proprio.

TITOLO VII

RINVIO

ARTICOLO 28 = RINVIO

  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del CTS, del Codice Civile, e di ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

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